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La Commissione Agricoltura del Senato ha approvato, in sede deliberante, il ddl sulla promozione della coltivazione e della filiera agroindustriale della canapa.

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“Abbiamo colmato un vuoto legislativo – ha dichiarato il senatore di Area popolare Ncd-Udc, Mario Dalla Tor, relatore del provvedimento – e viene regolamentato un settore in forte espansione, con notevoli margini di crescita. La canapa è una coltura in grado di contribuire alla riduzione dell’impatto ambientale in agricoltura, del consumo dei suoli, della desertificazione e della perdita di biodiversità. Inoltre – ha aggiunto – ha un utile impiego come sostituta di colture eccedentarie e come coltura da rotazione”.

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Ecco invece l’annuncio del Deputato Vittorio Ferraresi:

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Secondo quanto prevede la legge gli ambiti di utilizzo consentiti per la canapa coltivata sono: alimenti e cosmetici prodotti esclusivamente nel rispetto delle discipline dei rispettivi settori; semilavorati, quali fibra, canapulo, polveri, cippato, oli o carburanti, per forniture alle industrie e alle attività artigianali di diversi settori, compreso quello energetico; materiale destinato alla pratica del sovescio; materiale organico destinato ai lavori di bioingegneria o prodotti utili per la bioedilizia; materiale finalizzato alla fitodepurazione per la bonifica di siti inquinati; coltivazioni dedicate alle attività didattiche e dimostrative nonché di ricerca da parte di istituti pubblici o privati; coltivazioni destinate al florovivaismo.

I controlli sui campi sono effettuati dal Corpo forestale dello Stato mentre il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, compatibilmente con la normativa europea in materia di aiuti di Stato, destina annualmente una quota delle risorse disponibili a valere sui piani nazionali di settore di propria competenza, nel limite massimo di 700.000 euro, per favorire il miglioramento delle condizioni di produzione e trasformazione nel settore della canapa. Vengono infine, secondo quanto si legge nel ddl, promosse azioni di formazione in favore di coloro che operano nella filiera della canapa e diffondono, attraverso specifici canali informativi, la conoscenza delle proprietà della canapa e dei suoi utilizzi nel campo agronomico, agroindustriale, nutraceutico, della bioedilizia, della biocomponentistica e del confezionamento.

La produzione della canapa era fiorente in Italia fino agli anni 40 del secolo scorso quando venivano coltivati circa 100 mila ettari. Poi la progressiva industrializzazione e l’avvento del “boom economico” hanno imposto sul mercato le fibre sintetiche segando il declino della canapa ad uso industriale. Oggi in Italia, almeno secondo le stime della Coldiretti, sono attive oltre 300 aziende che coltivano un migliaio di ettari. La coltivazione è diffusa soprattutto in Puglia, Piemonte, Veneto e Basilicata, ma ci sono le condizioni per produrle anche in Friuli Venezia Giulia, Sicilia e Sardegna.

Sul piano della semplificazione la legge consente la coltivazione della canapa senza la necessità di autorizzazione.

PER SCARICARE IL TESTO COMPLETO CLICCA QUI

ddl canapa industriale – Testo Completo

PASSAGGI FONDAMENTALI DEL DDL:

– La presente legge si applica alle coltivazioni di canapa delle varietà ammesse iscritte nel Catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole, ai sensi dell’articolo 17 della direttiva 2002/53/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, le quali non rientrano nell’ambito di applicazione del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.

– La coltivazione delle varietà di canapa di cui all’articolo 1, comma 2, è consentita senza necessità di autorizzazione

– Dalla canapa coltivata ai sensi del comma 1 è possibile ottenere: a) alimenti e cosmetici prodotti esclusivamente nel rispetto delle discipline dei rispettivi settori; b) semilavorati, quali fibra, canapulo, polveri, cippato, oli o carburanti, per forniture alle industrie e alle attività artigianali di diversi settori, compreso quello energetico; c) materiale destinato alla pratica del sovescio; d) materiale organico destinato ai lavori di bioingegneria o prodotti utili per la bioedilizia; e) materiale finalizzato alla fitodepurazione per la bonifica di siti inquinati; f) coltivazioni dedicate alle attività didattiche e dimostrative nonché di ricerca da parte di istituti pubblici o privati; g) coltivazioni destinate al florovivaismo.

– Il coltivatore ha l’obbligo della conservazione dei cartellini della semente acquistata per un periodo non inferiore a dodici mesi. Ha altresì l’obbligo di conservare le fatture di acquisto della semente per il periodo previsto dalla normativa vigente

– Il Corpo forestale dello Stato è autorizzato a effettuare i necessari controlli, compresi i prelevamenti e le analisi di laboratorio, sulle coltivazioni di canapa, fatto salvo ogni altro tipo di controllo da parte degli organi di polizia giudiziaria eseguito su segnalazione e nel corso dello svolgimento di attività giudiziarie

– La soglia di THC rintracciabile nelle piante potrà essere compresa entro il limite dello 0,6 per cento.

– Con decreto del Ministro della salute, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i livelli massimi di residui di THC ammessi negli alimenti.

 

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