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Diffondi Informazione!

Nonostante le ripetute azioni di informazione, chiarimento ed approfondimento svolte da noi come Associazione FreeWeed e da numerose realtà sul territorio (e nei luoghi adatti) sulla Legge 242/2016, vi è una azienda in particolare che persiste nell’esporre il suo, e solo suo, personale punto di vista interpretativo sulla suddetta normativa.

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Sarebbe tutto molto normale, nel nostro Paese, se questo non andasse a colpire e spaesare fino a spaventare commercianti, imprese, e quindi intere famiglie.

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Di fronte alle ripetute manovre DIS-informative protratte nel tempo da questa azienda, l’Avvocato Carlo Alberto Zaina ha voluto esprimere delle accurate precisazioni sulle distorte informazioni (errate al 100%) comunicate dalla suddetta azienda.

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Ecco, riportato dal profilo ufficiale dell’Avvocato, la precisazione sulla normativa 242/2016 e sulle false informazioni diffuse sui social network (e chissà dove anche!!) dall’azienda in questione.

 

“La attività di non informazione purtroppo prosegue.
Qualcuno interpreta la L. 242/2016 in uno sconcertante e stravagante modo.
Sostenere, infatti, quanto scritto nel post che segue, in proposito del limite di Thc, e affermare che esso è circoscritto allo 0,2% può significare due alternative:
1) o ignorare l’esistenza dell’art. 4 co. 5 che recita:
“Qualora all’esito del controllo il contenuto complessivo di THC della coltivazione risulti superiore allo 0,2 per cento ed entro il limite dello 0,6 per cento, nessuna responsabilita’ e’ posta a carico dell’agricoltore che ha rispettato le prescrizioni di cui alla presente legge.”
Si tratterebbe di una grave lacuna per chi si proclami leader del settore
2) oppure interpretare in modo palesemente e scientemente falso un dato normativo pacifico.

Dunque si tratta di Ignoranza o di interesse ?

Non lo sappiamo e non ci interessa.

Qualunque sia la risposta, chiunque facilmente può rendersi conto che una pubblicità del genere potrebbe (e dovrebbe) essere sanzionata dagli organi di controllo sulla veridicità e correttezza dei messaggi pubblicitari.
Una cosa è sostenere una tesi giurisprudenza dica ancorché discutibile e stravagante come da tempo fa l’autore del post.
Altro è fornire informazioni che stravolgono il testo effettivo di una legge del nostro Stato.
È assai grave che una situazione del genere venga disinvoltamente reiterata nonostante tante smentite.”

 

Ecco, di seguito, il post in questione citato dall’Avvocato:

 

Ci permettiamo di aggiungere che IN NESSUNA PARTE DELLA LEGGE 242/2016 viene menzionata la NON POSSIBILITA’ DI COMMERCIARE FIORI COLTIVATI ALL’ESTERO, ma che viene SPECIFICATA quale tipologia di VARIETA’ E’ COLTIVABILE IN ITALIA.

(E’ molto differente, ATTENZIONE!)

 

 

Di seguito trovate il link all’Articolo originale dell’Avvocato Carlo Alberto Zaina sulla sua pagina Facebook:

 

Di seguito trovate il link al post ufficiale dell’Azienda in questione, diffuso sui social network:

 

 

Restiamo sconcertati di fronte a certe situazioni, dove nessuna realtà del settore interviene per smentire e fermare questa valanga di DIS-informazione portata avanti senza pietà dalla suddetta azienda.

Noi ci sentiamo di farlo, per correttezza nei confronti di chi, in questa lotta, quella per le libertà personali, crede davvero.

 

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