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INTRODUZIONE DELL’ASSOCIAZIONE FREEWEED

Come Associazione di informazione saremo sempre schierati per la tutela del consumatore, della possibilità di sviluppare una importante, vera e seria, filiera italiana, quanto più possibile libera da speculazione e pubblicità ingannevole, al fine di garantire a tutti la possibilità di utilizzare e coltivare liberamente ciò che viene proposto come prodotto in vendita, e che lo stesso prodotto in vendita sia adatto all’uso per il quale viene destinato e consigliato, mettendo il consumatore al corrente di tutte le situazioni vigenti al fine di potersi tutelare correttamente.

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E’ giunto il tempo di riepilogare tutto quello che c’è da sapere sulla nuova legge (ormai in vigore da un anno) sulla Canapa Industriale.

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In collaborazione con il Gruppo Facebook (che invitiamo a visitare per richieste e questioni specifiche) CANAPA SATIVA ITALIA che ci ha fornito diverso materiale abbiamo steso come Associazione FreeWeed questa GUIDA PRATICA SULLA LEGGE, in modo che serva da contenitore online di tutti gli aggiornamenti e le sfumature di applicazione (ad oggi attuati e conosciuti) della legge che in Italia regola la Canapa Industriale.

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GUIDA PRATICA SULLA LEGGE DELLA CANAPA INDUSTRIALE

USO TECNICO: una definizione pratica

Partiamo dunque dalla destinazione d’uso del “fiore”: USO TECNICO

Andiamo ad analizzare nel dettaglio cosa significa questa destinazione d’uso.

La legge che regola il settore canapa ad uso industriale sembra permettere la vendita di Canapa ad uso industriale ed in particolare del fiore come prodotto alimentare, rimandando però la regolamentazione finale ad un decreto che sarebbe dovuto uscire in luglio 2017, ma mai presentato ne redatto.

Si veda Articolo 5 della legge 242/2016:

Art. 5 
 
 
                    Limiti di THC negli alimenti 
 
  1. Con decreto del Ministro della salute,  da  adottare  entro  sei
mesi dalla data di entrata  in  vigore  della  presente  legge,  sono
definiti i livelli massimi di residui di THC ammessi negli alimenti.

Dunque la normativa sottende che rimanga invariato il limite impostato precedentemente negli alimenti, ossia 0,2% di THC come massimale. (NDR questa è l’interpretazione normativa più condivisa attualmente)

Però se la canapa ad uso industriale sotto forma di fiore dovesse essere venduta come alimento, essa dovrebbe sottostare, come espone chiaramente la normativa  2 dicembre 2016, n. 242 all’articolo 2, punto 2), comma a) “alimenti e cosmetici prodotti esclusivamente nel rispetto delle discipline dei rispettivi settori”, alle norme disciplinari che regolano il settore, dunque ad un minimo controllo qualità, tipologia di terreno, coltivazione, pesticidi, fertilizzanti, ecc. ecc.

Si veda Articolo 2, punto 2, comma a della legge 242/2016:

2. Dalla canapa  coltivata  ai  sensi  del  comma  1  e'  possibile
ottenere: 
    a) alimenti e  cosmetici  prodotti  esclusivamente  nel  rispetto
delle discipline dei rispettivi settori;

Vediamo dunque qualche esempio di “disciplina dell’uso alimentare”, preso dall’Articolo 5 della  Legge 30 aprile 1962 n. 283
Disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 139 del 4 giugno 1962

 

Tutto questo viavai di normative che si sovrappongono (avviene ugualmente per la situazione della comunicazione “semi-consigliata” di inizio semina, vedremo successivamente), ha creato e crea difficoltà allo sviluppo del prodotto “fiore di canapa ad uso industriale” destinato ad “uso umano”.

Ecco dunque che qui spunta, abilmente, l’uso tecnico. Il famigerato quanto inventato “uso tecnico”, la cui destinazione espressa chiaramente dal significato della parola “tecnico”, ne sottointende la non possibilità di utilizzo ad “uso umano”.

Questa destinazione d’uso NON è chiaramente indicata in nessun punto della normativa, la quale però autorizzando di fatto le coltivazioni di Piante di Canapa Certificate con un tenore di THC inferiore a 0,6% nelle analisi eventuali, ne SOTTENDE la possibilità di produrre e detenere un fiore prodotto da esse se esso rientra nei valori determinati dalla legge 242/2016, ossia appunto THC inferiore allo 0,6%.

Inoltre sembra valere questa volta il principio cardine che “tutto ciò che non è normato o vietato è implicitamente autorizzato”, anche se sorgono molti dubbi su questa affermazione nel contesto storico attuale italiano.

In pratica, dunque, “uso tecnico” è esattamente il contrario di “uso umano”.

Grazie alla dicitura “ad uso tecnico” è cosi possibile commercializzare fiori di canapa ad uso industriale in modo piuttosto libero, soprattutto dai controlli dei settori con destinazioni ad uso umano.

Questo ha portato il mercato ad aprirsi ai consumatori del fiore “fumato” tramite una dicitura di “uso tecnico”, e questo grazie esclusivamente a manovre pubblicitarie ben retribuite.

Tutto regolare, ossia a norma di legge (seppur tirata), se non fosse che alcune aziende hanno iniziato seriamente a voler raggirare la legge ed il consumatore allo stesso tempo, sostenendo pubblicamente di “poter fumare liberamente il fiore, ed anche che “il prodotto è stato concepito per sostituire il tabacco nei joint“, come riportato anche su numerose riviste di settore, incredibilmente ignorando la pericolosità sociale di una tale affermazione.

I prodotti destinati ad uso tecnico non subiscono alcun controllo di sorta e pertanto non è chiara l’origine, il suolo su cui sono stati coltivati, gli eventuali pesticidi e fertilizzanti utilizzati, i controlli sui parassiti, sulle muffe, sul confezionamento, sullo stoccaggio, sulla scadenza (scritta in modo fittizio), ecc. ecc.

Proposte

Sarebbe pertanto OTTIMA INIZIATIVA delle AZIENDE E DEGLI AGRICOLTORI INIZIARE AD INDICARE SULLE ETICHETTE QUESTE SITUAZIONI, e si sta lavorando in questa direzione.

Inoltre, e CENTRALMENTE, per quanto riguarda i TEST ALLA GUIDA, purtroppo ancora in Italia viene rilevata la semplice presenza del metabolita THC – COOH e probabilmente (quasi sicuramente) residui di questo metabolita rimangono presenti nelle urine (in modo differente per ciascun consumatore) quando viene “usata” canapa industriale, quindi ATTENZIONE, questo ANDREBBE SEGNALATO (a nostro parere NECESSARIAMENTE) sia sull’ETICHETTA sia alle autorità competenti, al fine che eventualmente ragionino sui dei nuovi test che controllino l’effettiva GUIDA SOTTO EFFETTO e non solo la presenza nel corpo del metabolita considerato illecito.

 

Fatta questa DOVUTA introduzione, NECESSARIA PER COMPRENDERE LA REALTA’ DEI FATTI E, MAGARI, AGIRE DI CONSEGUENZA (sia sul piano aziendale della propria attività sia per una consapevolezza del consumatore, del commerciante e del coltivatore), procediamo con la guida, e riprenderemo questi punti successivamente.

 

RIFERIMENTI NORMATIVI E PROCEDURALI

Per un addetto ai lavori nel settore Canapa Industriale sarebbe importante leggere i seguenti testi normativi, al fine di comprendere al meglio sfumature ed elaborare insieme ulteriori proposte di modifica e miglioramento, che trovate di seguito descritte.

 

Bozze, raccolte e proposte legislative

 

 




 

QUAL E’ IL LIMITE MASSIMO DI THC NEI PRODOTTO IN COMMERCIO?

 

    • IL VALORE DI THC non può essere analizzato su percentuali generiche se non si fa riferimento alla destinazione d’uso dei prodotti e/o alla produzione.

Per quanto riguarda la PRODUZIONE/COLTIVAZIONE di canapa industriale sono utilizzabili solo varietà certificate e il limite per queste genetiche è dello 0.2%. In Italia esiste una tolleranza che permette di sforare, a livello produttivo, fino allo 0,6% (per le altre nazioni è molto più basso) senza nessuna conseguenza per chi coltiva.

A questo punto se si vuole continuare a parlare di percentuali si deve considerare la DESTINAZIONE D’USO DEI PRODOTTI.

  • Ad uso umano esiste ad oggi l’uso alimentare per il quale non è ancora stato emanato il decreto ministeriale del Ministero della Salute (quello che doveva uscire in 6 mesi dalla legge). Dalla bozza che è trapelata, le infiorescenze non ci sono e come alimenti sono identificati solo i semi e derivati con un limite che va dallo 0.0002% allo 0.0005%.

 

  • Ad uso tecnico (biomasse e altri usi industriali/artigianali) non è ad uso umano , come non lo è quello delle colture a scopo florovivaistico per il quale non è possibile parlare di buco normativo, in quanto esiste ed è normato dal punto g dell’art. 2 della Legge 242 02/12/2016 .  Non essendo ad uso umano, non esistono limiti se non quelli indicati alla produzione e non si può far riferimento alla legge sugli stupefacenti 309/90 in quanto nell’art. 1 della legge 242/216 è chiaramente esclusa per le varietà certificate.

 

E’ LEGALE COLTIVARE CANAPA IN ITALIA?

 

 

I PRIVATI POSSONO COLTIVARE CANAPA INDUSTRIALE?

Ad oggi questa è la domanda più diffusa, e quella che gode della più grande molteplicità di risposte possibili.

In molte aree le coltivazioni senza “azienda agricola” sono state estirpate e sequestrate con denuncia, ma poi in seguito ad analisi, sono stati normalmente azzerati i procedimenti avviati precedentemente, seppur molti siano ancora in attesa del risultato proprio delle analisi sulla coltivazione personale di canapa industriale.

Pertanto la normativa rimane oscura su questo punto, ma rimane per certo il fatto che occorre sempre e comunque tutelarsi informando le FF.OO. della propria coltivazione personale di canapa industriale se si vuole avere una “certa” certezza dal punto di vista del sequestro della coltivazione.

Un punto di forza su questa situazione è che NON esiste un divieto esplicito per i privati. 

 




 

QUALI SONO LE REGOLE PER COLTIVARE CANAPA?

 

    • bisogna essere agricoltori con un fascicolo aperto nel portale sian (www.sian.it). 
    • Seminare sementi certificate con massimo 0,2% thc. (elenco al seguente link) In caso di controllo il limite massimo di tolleranza è 0,6% di thc sulla media dei campioni prelevati, limite entro il quale nessuna responsabilità è posta a carico dell’agricoltore che  ha rispettato  le  prescrizioni  di  legge.
    • Il coltivatore ha l’obbligo della conservazione  dei cartellini della semente acquistata per un periodo non inferiore a dodici  mesi.
    • Ha altresì l’obbligo di conservare  le  fatture  di  acquisto  della semente per il periodo previsto dalla normativa vigente.
    • Come confermato dalla Legge 242 02/12/2016 non serve nessuna autorizzazione da nessuna autorità. Vanno comunque effettuare delle dichiarazioni di semina entro due settimane dopo la semina per evitare futuri fraintendimenti, al corpo Forestale delle Stato, soggetto autorizzato ad effettuare eventuali controlli.

Si veda articolo 3 della legge 242/2016:

Art. 3 
 
 
                      Obblighi del coltivatore 
 
  1. Il coltivatore ha l'obbligo della conservazione  dei  cartellini
della semente acquistata per un periodo non inferiore a dodici  mesi.
Ha altresi' l'obbligo di conservare  le  fatture  di  acquisto  della
semente per il periodo previsto dalla normativa vigente.

 

 

 

POSSO SEMINARE I SEMI OTTENUTI DA UNA PRECEDENTE COLTIVAZIONE CON THC < 0.2% ?

 

    • no, potrebbero sviluppare contenuti di thc maggiori di quelli consentiti

 




 

POSSO SEMINARE LE SEMENTI NON UTILIZZATE DELL’ANNO PRECEDENTE?

  • Si , anche se la germinabilità delle sementi sarà diminuita

 

 

 

SI PUO’ COLTIVARE CANAPA INDOOR?

 

    • Come qualsiasi altra coltivazione si può coltivare indoor.

Tra le colture indoor ci sono anche quelle previste dall’articolo 2 della legge N°242 in cui si specifica al punto g) che la canapa può essere coltivata con finalità destinate al florovivaismo.  Per questo tipo di attività se la vendita è rivolta ad altri soggetti economici e non a privati è necessaria l’autorizzazione degli uffici fitosanitari regionali.

Le procedure sono le stesse per la coltivazione outdoor compresa la dichiarazione di semina presso il corpo forestale (Carabinieri).

 




 

SI PUO’ ACQUISTARE SEMI DIVIDENDO IL SACCO GENERALMENTE DA 25 KG?

 

    • per le aree montane è stata approvata una procedura di divisione formulata e richiesta da Manuela Pierobon (procedura dettagliata nel suo sito) al Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Agroforestali che ha risposto con protocollo n. 0007278 del 02/04/2015 . Per le aree non montane la procedura non va contro nessuna legge ma si consiglia di informare prima gli organi di controllo e chiedere, specificando che già viene utilizzata, in modo da operare in armonia con le istituzioni.
    • La divisione può avvenire anche con privati specificando che questi non potranno vendere a nessun titolo il materiale ricavato da tale coltivazione che potranno comunque usare per sè.
    • Gli acquirenti indiretti dovranno ricevere da chi ha acquistato i semi in origine: fotocopia del cartellino ENSE (o equivalente), fotocopia della fattura di acquisto originale, documento che l’acquirente originale ha prodotto a fronte della vendita dei semi

 

 

QUALI SONO LE VARIETA’ CHE POSSONO ESSERE SEMINATE?

Abbiamo tradotto e riaggiornato l’elenco ufficiale delle varietà coltivabili in Italia:

    • Elenco delle varietà certificate di Semi di Canapa Industriale – Guida Completa

 

 

CHE TIPO DI PRODOTTI SI POSSONO OTTENERE DALLA CANAPA?

 

    • alimenti e  cosmetici  prodotti  esclusivamente  nel  rispetto delle discipline dei rispettivi settori; (per gli alimenti non è ancora stato predisposto il decreto attuativo per definire la % di THC residuale che possono contenere, dovrebbe essere emanato entro giugno 2017 esiste solo una bozza del Ministero), attualmente i valori considerati al di sotto di quelli Assunzione Giornaliera Accettabili corrispondono a 2 volte al giorno una quantità di 0,120mg per un adulto di 70Kg, corrispondenti a circa 0.0035mg/Kg, in futuro sulla falsariga dei valori ammissibili in Germania questi potrebbero essere ulteriormente ridotti ad 1 μg di Δ9 -THC/kg
    • semilavorati, quali fibra, canapulo, polveri, cippato,  oli  o carburanti, per forniture alle industrie e alle attivita’ artigianali di diversi settori, compreso quello energetico (autoproduzione energetica aziendale da biomassa);
    • materiale destinato alla pratica del sovescio;
    • materiale organico destinato  ai  lavori  di  bioingegneria  o prodotti utili per la bioedilizia;
    • materiale finalizzato alla fitodepurazione per la bonifica  di siti inquinati;
    • coltivazioni dedicate alle attivita’ didattiche e dimostrative nonche’ di ricerca da parte di istituti pubblici o privati;
    • coltivazioni destinate al florovivaismo.

 




 

COME SI POSSONO UTILIZZARE LE INFIORESCENZE?

 

Come alimento/tisana o uso umano NON è consentito. 

Al momento l’unico utilizzo a scopo alimentare è quello dei semi e loro derivati come farina e olio.

Dalla scheda di lettura della legge 242 2016 art. 1 comma 2 si legge “l’esclusione, tra i prodotti che possono ottenersi dalla canapa coltivata, delle infiorescenze fresche ed essiccate per scopo floreale o erboristico, estromette dal mercato un settore il cui sviluppo potrebbe avere positive ripercussioni dal punto di vista economico ed occupazionale”. Si legge quindi: Il Governo è stato impegnato “a valutare la possibilità di consentire l’utilizzo delle infiorescenze fresche e secche per usi floreali, e quindi commerciali, escludendone l’utilizzo dall’applicazione della normativa sui medicinali;

Recentemente è stata presentata una risoluzione, (7/01319) alle Commissioni Affari Sociali e Agricoltura di Montecitorio per consentire l’uso floreale ed erboristico delle infiorescenze da canapa industriale. Il testo della risoluzione evidenzia che ad oggi le infiorescenze sono soggette alla normativa sui medicinali per via delle sostanze farmacologiche attive

Un articolo con un video spiega quali sono i controlli sulle coltivazioni e sui prodotti che si immettono nel mercato (link ). Molto interessante la parte finale del video in cui è chiaro che il prodotto (tipo infiorescenze) può essere sequestrato ma le conseguenze sono quasi nulle in quanto le dosi di stupefacente sono quasi sempre irrilevanti.




 

ATTIVITA’ FLOROVIVAISTICA: Chiarimenti Pratici

Se un agricoltore è in possesso dell’autorizzazione per attività vivaistica  può coltivare la pianta di canapa industriale con destinazione florovivaistica, lo specifica il punto g) dell’articolo 2 della Legge 242/2016

 

Si veda Articolo 2, comma 2, punto g della legge 242/2016:

g) coltivazioni destinate al florovivaismo.

 

A tal proposito il gruppo Canapa Sativa Italia ha chiesto a quasi tutte le regioni Italiane, se ci sono limitazioni o ulteriori regolamenti per quanto riguarda la canapa, in tutti i casi non ci sono norme ostative per la produzione.

Riferimenti Normativi per l’attività florovivaistica:

      • D.Lgs 214/2005 art.19
      • Decreto Ministeriale 26250 12/11/2019 (criteri, i requisiti di professionalità nonché la dotazione minima delle attrezzature occorrenti in funzione del tipo di attività, necessari al fine del rilascio dell’autorizzazione all’esercizio delle attività)

 

COMMERCIARE FIORI DI CANAPA INDUSTRIALE

Autorizzazioni fitosanitarie per commercianti:

Gli uffici fitosanitari hanno precisato che chi produce e commercializza fiori recisi non deve essere in possesso di autorizzazioni fitosanitarie in quanto non rientra tra i soggetti elencati nell’articolo 19, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 214/05 che riguarda coloro che producono piante o relativi materiali di propagazione. Secondo le definizioni dell’articolo 2 del D.Lgs. 214/05 i fiori recisi rientrano nelle  “parti di piante vive” che sono distinte dalle “piante vive”.

Diversamente coloro che importano da paesi terzi fiori recisi elencati nell’allegato V, parte B, devono essere in possesso dell’autorizzazione articolo 19 e dell’iscrizione al Registro Ufficiale dei Produttori (RUP).

ETICHETTATURA

Etichetta generica per prodotti florovivaistici, ricavata dai vari commenti nel gruppo:

Canapa da colture florovivaistiche ad uso ornamentale.

o

Parti vegetali selezionate di canapa sativa L.

E’ opportuno indicare  sempre la tipologia di pianta certificata coltivata, evitando nomi avvenenti quanto improbabili.

E’ un prodotto non destinato al consumo umano, ottenuto da varietà certificate ammesse dalla Legge 242/2016 e nel rispetto dei limiti di thc definiti dalla stessa.

Non Ingerire, non inalare, non fumare. Questo prodotto è esclusivamente ad uso tecnico o di ricerca.

Tenere fuori dalla portata dei bambini. Non è un prodotto alimentare o medicinale.

Non aprire la confezione.

L’apertura della confezione o un uso diverso da quello sopra indicato può comportare controlli e accertamenti simili a quelli previsti dalla legge 309/90. 

Lotto n. _ del _  

grammi __

ETICA

Il consumatore è ancora molto esposto per via delle analisi delle urine e dei residui dei metaboliti che possono rimanere nei test, pertanto l’invito e la raccomandazione è non sponsorizzare il prodotto con pubblicità avvenenti, ambigue e persino raggiranti, sostenendo destinazioni del prodotto diverse da quelle che dovrebbero essere appunto il “non uso umano”, ma l’uso tecnico, soprattutto per la mancanza di controlli sul prodotto, che comunque invitiamo a fare alle aziende che potessero e volessero procedere con questo passaggio decisivo autonomamente.

 

PROPOSTE

Queste di seguito sono le nostre proposte per un futuro più etico e corretto per quanto riguarda questa normativa fino a quando non sarà, speriamo, migliorata ed ampliata, ma alcune indicazioni etiche e di etichetta potrebbero essere sempre utili in futuro:

  • Utilizzare un nome del prodotto che non sia ingannevole nella successiva destinazione d’uso.
  • Evitare Packaging intriganti che possano attirare minori.
  • Indicare sempre che è vietato il consumo umano. (per ora è così la normativa)
  • Indicare il luogo di coltivazione, il metodo di coltivazione (se possibile svolgendo analisi sui terreni) e la data di produzione.
  • Indicare tramite analisi l’eventuale residuo di carica microbiotica, pesticidi ecc.
  • Allegare sempre analisi dei valori dei principi attivi presenti svolti da laboratori accreditati per una maggior tutela di chi detiene poi il prodotto e per evitare slanci pubblicitari abbastanza ingiusti ed ingannevoli (valori di cbd inventati, somme particolari ecc.)
  • Indicare il peso complessivo del prodotto ed una eventuale data di scadenza
  • Indicare nome del produttore e del distributore
  • Eliminare indicazioni terapeutiche di qualunque tipo, sia sull’etichetta che nelle pubblicità. (per ora su un piano etico sarebbe la miglior scelta)
  • Allegare opuscolo informativo sulla regolamentazione del settore chiedendo partecipazione per una più amplia regolamentazione (sappiamo che questo è utopico, ma bisogna provarci a mandare tutti lo stesso messaggio)

 




 

AZIENDE AGRICOLE

 

QUALI SONO GLI ASPETTI FISCALI E PREVIDENZIALI DI UN’AZIENDA AGRICOLA?

 

    • Esistono vari tipi di accesso alla terra, tra questi i più rilevanti sono l’acquisto, l’affitto agricolo, il comodato d’uso.
    • Normalmente il codice ateco (codice da indicare quando si avvia l’attività)  per l’attività agricola è lo 01.11.40 per quanto riguarda la canapa da fibra esiste il codice 01.16.00 “Coltivazione di piante per la preparazione di fibre tessili” o per chi ha intenzione di coltivare fiori 01.19.10 Coltivazione di fiori in piena aria, 01.19.20 Coltivazione di fiori in colture protette o nel caso di talee 01.30.00 ‘riproduzione delle piante’ (attività florovivaistica). Per quanto riguarda l’attività florovivaistica è considerata agricola ma ha bisogno di una determinata autorizzazione da parte dell’ufficio fitosanitario della Regione nel caso in cui si vogliano vendere piante e altri materiali di propagazione vegetale a soggetti non privati.
    • In agricoltura esiste un regime “speciale” iva, che con un volume d’affari non superiore a 7.000 euro, costituito per almeno 2/3 da cessioni di prodotti agricoli di cui alla prima parte della tabella A allegata al Dpr 26/10/1972 n. 633, comporta automaticamente l’applicazione del regime di esonero Iva (e cioè, dispensa dall’emissione delle fatture per le vendite, dalla tenuta della contabilità, dalla presentazione della dichiarazione Iva, ecc.). In caso di vendita a privati, l’agricoltore non è tenuto a rilasciare nessun documento (no fatture, no ricevute), mentre se cessionari e i  committenti, che  acquistano  i  beni  o  utilizzano  i  servizi nell’esercizio  dell’impresa, devono  emettere  fattura, con le modalita’ e nei termini di cui  all’articolo 21 dpr 633/72 (autofattura),  indicandovi  la  relativa imposta, determinata applicando le  aliquote corrispondenti  alle  percentuali di compensazione e consegnarne copia  al produttore  agricolo  e registrarla separatamente a norma dell’articolo 25.
    • Se il volume di affari è superiore a 7.000 euro il regime “speciale” resta quello dell’art. 34 del  Dpr 26/10/1972 n. 633 che non permette la detraibilità dell’iva sugli acquisti, ma limita il versamento dell’iva sulle vendite grazie all’applicazione delle aliquote di compensazione previste dalla tabella A allegata al Dpr 26/10/1972 n. 633.
    • Il regime “speciale” dettato dall’art.34, per opzione, può essere revocato per accedere a quello normale di qualsiasi attività, normalmente viene fatto per la detraibilità dell’iva sugli acquisti. In questo caso non cambia la determinazione del reddito che rimane quella di seguito descritta.
    • Per quanto riguarda la tassazione sui redditi, se l’attività che si andrà a svolgere rimarrà nei limiti dell’articolo 2135 del codice civile si tasseranno i redditi agrari in base all’art.32 del TUIR. In pratica, indipendentemente dal fatturato le imposte, vengono calcolate sul valore catastale rivalutato del terreno gestito.
    • In base all’articolo 2 della Legge n. 77 del 25/3/1997, l’imprenditore agricolo che rientra nel regime di esonero non è tenuto all’iscrizione al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio a meno che non si intenda esercitare la vendita diretta dei prodotti agricoli al di fuori del fondo di produzione.
    • Per quanto riguarda l’aspetto previdenziale, l’obbligo di iscrizione alla gestione dei coltivatori diretti o degli imprenditori agricoli professionale, scatta in presenza delle condizioni previste dalla normativa, e cioè:
      coltivatori diretti (CD): il fabbisogno lavorativo del fondo è non inferiore a 104 giornate annue ed il nucleo familiare deve far fronte autonomamente ad almeno un terzo del fabbisogno aziendale (artt. 2 e 3 della Legge n. 9 del 1963); l’attività agricola deve occupare il lavoratore per il maggior periodo di tempo nell’anno e costituire la maggior fonte di reddito.
      imprenditori agricoli professionali (IAP): coloro che dedicano all’attività agricola almeno il 50% del proprio tempo di lavoro complessivo e che ricavano dalle medesime almeno il 50% del proprio reddito globale da lavoro ‘ 25% per le aziende considerate in zone svantaggiate (art. 1 D. Lgs. n. 99 del 2004).

 

    • Alcune importanti agevolazioni a livello fiscale e contributivo :
      • ESENZIONE IRAP: dal 2016 non è più dovuta per le attività agricole.
      • ESENZIONE IMPOSTA SUI REDDITI: ricordando che i redditi derivanti dall’attività agricola si calcolano sul reddito agrario indipendentemente dal fatturato, per gli anni 2017, 2018 e 2019, i redditi dominicali e agrari non concorrono alla formazione della base imponibile ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche dei coltivatori diretti e degli imprenditori agricoli professionali.
      • ESENZIONE CONTRIBUTI AGRICOLI: I coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali con età inferiore a 40 anni possono essere esonerati dal versamento dei contributi previdenziali come lavoratori autonomi, per 3 – 5 anni, per la loro attività agricola, se si iscrivono entro il 31/12/2018. Normalmente i contributi agricoli si dividono in 4 fasce e variano dai 3000 ai 5000 euro annui.
      • ESENZIONE IMU SU IMMOBILI STRUMENTALI (serre, capanni, capannoni) non si paga da diversi anni anche se qualche anno fa hanno provato a reintrodurla.
      • ESENZIONE IMU SU TERRENI: dal 2016 è azzerata anche l’imu sui terreni (anche in zone non montane) condotti dai coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali

 




 

QUAL E’ L’ALIQUOTA IVA PER LA CANAPA E I SUOI DERIVATI?

 

    • la canapa ha la sua aliquota al 22% per la grezza, stigliata, macerata ect, i semi 4% per la spremitura, e 10% in generale, mentre per le infiorescenze se considerate fiori 10%. Alcuni vendono come fogliami, foglie, rami ed altre parti di piante sempre al 10%. Questa è la tabella riepilogativa che definisce tutti le aliquote agricole . TABELLA A delle aliquote in agricoltura.

In caso di autofattura l’aliquota di compensazione è il 4%.

 

 




 

DOVE SI POSSONO FAR ANALIZZARE I FIORI DI CANAPA INDUSTRIALE?

 

    • Lista Laboratori accreditati Accredia: link

 

 

I prezzi delle analisi sono molto variabili: per cannabinoidi minimo 60€, multiresiduali 190€

 

In Spagna Fundaciòn Canna – https://www.fundacion-canna.es/en

 

 

 

 

 


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