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Ritenendo legittime le perplessità espresse da Million Marijuana March riguardo l’effettiva posizione della DNA nei confronti di una “legalizzazione”, invitiamo tutti ad approndire, scaricando e consultando il testo ingrale della relazione.

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Riportiamo di seguito il Comunicato della MMM Italia:

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Direzione Nazionale Antimafia: testo integrale del parere sulla #CannabisLegale

Direzione Nazione Antimafia: il testo integrale della relazione alla Camera sulla proposta di legge "Cannabis Legale"

Contiene tutte le osservazioni rese alla Camera dalla DNA sulla proposta di legge dell’Intergruppo Cannabis Legale.

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La Direzione Nazionale Antimafia e Antiterrorismo (abbreviato DNA) è un organo della Procura Generale presso la Suprema Corte di Cassazione, istituito nel 1991 con il compito di coordinare, avvalendosi delle strutture della DIA, dei ROS e delloSCICO, le indagini relativa alla criminalità mafiosa: narcotraffico, tratta di esseri umani, riciclaggio, appalti pubblici, misure di prevenzione patrimoniali, ecomafie, contraffazione di marchi, operazioni finanziarie sospette, etc.

Negli ambienti antiproibizionisti, la DNA è divenuta un vero e proprio punto di riferimento da quando, il 23 febbraio 2015, il pool di magistrati guidato dal Procuratore Nazionale Franco Roberti presentò la propria Relazione annuale al Parlamento: un tomo di oltre 700 pagine contenente, tra le varie, l’ammissione del più completo fallimento sul fronte della repressione del mercato illegale della cannabis ed una altrettanto secca apertura alla depenalizzazione del consumo.

Vedi: Marijuana, la svolta shock della Direzione nazionale antimafia: “La repressione? Ha fallito. Depenalizziamola” (L’Huffington Post, 08/03/2015).

A distanza di circa un anno, sebbene l’eco di quelle inequivocabili dichiarazioni non abbia ancora smesso di espandersi, la DNAha prodotto un ulteriore documento per riconfermare le proprie posizioni nell’ambito dell’indagine conoscitiva sul DDL “Cannabis Legale”, mandando letteralmente in visibilio svariate stampa nazionali, magazine, riviste di settore e l’intera comunità “cannabica” sul web.

 

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Il TAM-TAM è partito dalla pagina sociale dell’Onorevole Vittorio Ferraresi (M5S), che ha evidentemente ritenuto confacente precipitarsi su Facebook allo scopo di divulgare per primo la buona notizia, pubblicando un estratto – o, per meglio dire, un “collage” – della relazione acquisita circa un’ora prima, durante lo svolgimento delle audizioni dello scorso 1° luglio:

Pagina Facebook Vittorio Ferraresi (M5S) - 1 luglio 2016, ore 12:51(Fonte: http://bit.ly/ultima-ora-Vittorio-Ferraresi-M5S)

Per quanto ci riguarda, avendo avuto l’opportunità di leggere il testo integrale della relazione, ci siamo resi conto di come il contenuto sia praticamente l’opposto rispetto a quanto Vittorio Ferraresi abbia voluto far intendere e riteniamo che sarebbe stato molto più corretto – se l’intenzione fosse stata davvero quella di voler informare il pubblico – spiegare in quali termini ed in quale misura la DNA si è dichiarata favorevole alla depenalizzazione del consumo:

  • Istituzione di un rigido regime di Monopolio, a partire dalla produzione;
  • Divieto assoluto di coltivazione individuale;
  • Divieto assoluto di coltivazione in forma associata;
  • Ampliamento delle condotte punibili per tutelare il Monopolio, a partire dalla semplice detenzione fuori dall’unico canale distributivo consentito;
  • Inasprimento delle sanzioni penali ed arresto in flagranza anche per i casi meno gravi e senza considerare se l’utilizzo è esclusivamente personale oppure no

Pertanto, al fine di provvedere ad una reale comprensione da parte di tutti, dato che non è nel nostro stile divulgare i contenuti estrapolando solo quello che più ci fa comodo ed ommentendo tutto il resto, riportiamo di seguito – integralmente e testualmente – il parere espresso dalla DNA in merito alla proposta di legge dell’Intergruppo Cannabis Legale, per ciò che concerne:

 

«Nella descritta situazione di fatto, questo Ufficio esprime parere positivo per tutte le proposte di legge che mirano a legalizzare la coltivazione, la lavorazione e la vendita dellacannabis e dei suoi derivati. La legalizzazione, infatti, se correttamente attuata, potrebbe portare:

  1. Ad una rilevante liberazione di risorse umane e finanziarie in diversi comparti della Pubblica Amministrazione (FFOO, Polizia Penitenziaria, funzionari di Prefettura, ecc.);
  2. Ad una ancora più importante liberazione di risorse nel settore della Giustizia, dove sono decine di migliaia i procedimenti penali che richiedono l’impiego di Magistrati, Cancellieri ed Ufficiali Giudiziari, con risultati spesso del tutto inconcludenti in quanto vengono irrogate sanzioni che rimangono sulla carta;
  3. Ad una perdita secca di importanti risorse finanziarie, per le mafie e per il sottobosco criminale che, ad oggi, hanno il monopolio del traffico
  4. Ad una contestuale acquisizione di risorse finanziarie per lo Stato, attraverso la riscossione delle accise;
  5. Al prosciugamento, in una più ampia prospettiva di legalizzazione a livello europeo, di risorse economiche e finanziarie per il terrorismo integralista che controlla la produzione Afgana di cannabis;
  6. In conclusione, ad un vero rilancio – attraverso la liberazione e l’acquisizione di predette risorse- all’azione strategica di contrasto, che deve mirare ad incidere sugli aspetti (davvero intollerabili) di aggressione e minaccia che il narcotraffico porta sia alla salute pubblica (attraverso la diffusione di droghe pesanti e sintetiche) che all’economia ed alla libera concorrenza (attraverso il riciclaggio).

E seppure tutto ciò non fosse vero (ma, in realtà, è vero) la legalizzazione avrebbe comunque il pregio di porre fine ad una azione repressiva che si è rivelata, non in parte, ma del tutto, inefficace. In qualsiasi modo, nel corso degli anni, sia stata svolta. E che, anzi, ha fornito, a livello dimarketing, un ulteriore vantaggio alla cannabis: la fascinazione del proibito.

E tuttavia la legalizzazione, affinché sia davvero funzionale agli scopi che sopra abbiamo indicato, deve mantenersi in binari chiari e pragmatici. Deve, poi, rispettare alcune cautele e rifuggire da ipocrisie, ideologismi, prese di posizioni, che sarebbero più dannose che utili.

Quanto alla chiarezza – anche perché ci offre un modello sperimentato e funzionante, anche da un punto di vista fiscale – appare sicuramente condivisibile l’idea di inquadrare la cannabis fra i generi di Monopolio. L’assimilazione cioè – sia pure nella particolarità del caso – del regime giuridico della cannabis a quello dei tabacchi, fattibile e priva di rischi. E, tuttavia, per rimanere tale, deve essere portata avanti con coerenza e senza tentennamenti. In questa prospettiva, l’idea di creare, quanto al commercio al dettaglio della cannabis, una (inevitabile) nuova rete di esercizi commerciali dedicata solo alla vendita di questo prodotto, desta forti perplessità. Non diversamente da quanto si è avuto modo di constatare in altri settori di recente legalizzati (ad esempio quello delle scommesse) questo nuovo affare attirerebbe inevitabilmente gli interessi del crimine organizzato. Fermo restando infatti, il divieto della vendita di cannabis ai minori (questione sulla quale ci soffermeremo più avanti) esiste, invece, una rete già nota, collaudata, sicura e conosciuta di rivenditori di generi di monopolio e non si vede perché non si possa ricorrere alla stessa – ovvero a parte della stessa, escludendo chi abbia eventuali controindicazioni di carattere oggettivo e soggettivo – per la distribuzione del prodotto.

Appare, invece, assolutamente NON CONDIVISIBILE l’idea di autorizzare la coltivazione in forma associata della cannabis.

La valutazione degli effetti di una norma, in astratto ragionevole, la si deve, infatti, misurare in concreto, tenendo conto della situazione di fatto in cui si cala. E riteniamo che la forma di coltivazione associata, possa essere un ulteriore cavallo di Troia per fare rientrare nell’affare la criminalità organizzata che attraverso le associazioni in questione, potrebbe acquisire un importante ed ulteriore opportunità per produrre la cannabis.
Invero, come insegnano migliaia di procedimenti che passano all’attenzione di tutte le DDA italiane, la possibilità, per la criminalità, di creare e governare le associazioni “fantasma” (se ne vedono moltissime in tutti i settori, da quello agricolo a quello dei servizi) composte da persone spesso inconsapevoli, ovvero da meri prestatori d’opera o, semplicemente, da chi presta il proprio nome, sono inesauribili.

Dunque, l’introduzione della previsione della coltivazione in forma associata, con ogni probabilità, porterebbe ad un aggiramento della normativa sul monopolio e ad una nuova discesa in campo del crimine organizzato in una materia che, con la legalizzazione, si intenderebbe sottrarre alla sua egemonia. Ma non solo. La legalizzazione della coltivazione della cannabis, in forma associata, inoltre e certamente, porterebbe, poi, paradossalmente, sia a livello preventivo (per i necessari controlli da svolgere) che a livello repressivo (in relazione ai prevedibili abusi che sarebbero posti in essere), a drenare ed impiegare quelle risorse umane e finanziarie che invece si volevano liberare legalizzando il settore.

Infine deve esaminarsi la previsione della legalizzazione della coltivazione individuale, ed “domestica”, di un quantitativo ridotto di cannabis per uso personale (pari, secondo le diverse proposte di legge a 4/5 piante di sesso femminile) la cui liceità sarebbe subordinata ad una previa, mera, comunicazione da parte del consumatore/produttore ai Monopoli di stato.
Anche in questo caso, questo Ufficio, sia pure in misura diversa rispetto a quanto si è osservato sulla produzione associata, esprime delle perplessità.
Vero è che, sulla base di una valutazione immediata, nel previsto sistema di legalizzazione dellacannabis, non parrebbe congruo prevedere sanzioni penali a carico di chi produce cannabis, ai fini di auto-consumo, nei limiti dei quantitativi sopra indicati.
Ma ciò, procedendo ad una più approfondita analisi della questione, non sembra vero.
Invero, anche in questo caso, la pratica si presta ad abusi e ad aggiramenti sostanziali del regime di Monopolio che è stato previsto e che deve essere, invece, l’architrave del sistema.
La coltivazione cosiddetta domestica, infatti, se svolta, di fatto, “in rete” ed in modo coordinato, da un numero cospicuo di soggetti, che magari svolgono il ruolo dei meri prestanome, tutti formalmente autorizzati all’autoproduzione, rappresenta un rischio concreto di creazione di un mercato illegale e clandestino che, invece, la normativa sulla legalizzazione si propone di sconfiggere.
E ciò senza contare un ulteriore grave rischio: in sede di autoproduzione domestica, e al riparo dai controlli che verrebbero effettuati sui generi di Monopolio, potrebbero essere coltivati dei prodotti che attirano un mercato di “nicchia”, interessato ad un prodotto caratterizzato da alta concentrazione di THC e dunque, maggiormente nocivo ed in grado di indurre maggiore dipendenza.

Del resto, deve osservarsi che la pratica della auto-produzione si è sviluppata nel contesto di un sistema proibizionista. Essendo vietata la vendita della cannabis, attualmente, il consumatore che non vuole entrare in contatto con il sistema criminale che la traffica e la spaccia, si produce da solo la cannabis necessaria per il suo consumo.
Ma tutto ciò non avrà più senso in un sistema in cui il consumatore di cannabis, al pari di quello di sigarette, potrà comprare un prodotto sicuro (nei limiti in cui può esserlo) in una qualsiasi rivendita autorizzata presente nel suo luogo di residenza. Non a caso, infatti, il sistema di “autoproduzione” del tabacco non è mai stato neppure lontanamente pensato ed ipotizzato. E non si vede la ragione per la quale, di fronte ai ragionevoli rischi che si sono sopra indicati, dovrebbero esserlo per lacannabis.

Così delimitato (si spera con chiarezza) l’ambito nel quale – con la maggiore semplificazione e le maggiori cautele possibili – dovrebbe fluire la produzione e la vendita della cannabis, si tratta ora di affrontare il capitolo delle condotte punibili e delle sanzioni penali.

Una premessa, in proposito, pare opportuna.

In via generale questo Ufficio ritiene che lo strumento penale vada usato con cautela e comeextrema ratio in considerazione dei suoi elevati costi sociali, economici e personali. Quando si decide di usarlo, però, quando si criminalizza una condotta, se, in sede processuale, è accertata la responsabilità, devono seguirne effettive, concrete, conseguenze sulla libertà personale e sul patrimonio del condannato e deve, quindi, sul piano social-preventivo realizzarsi una effettiva deterrenza, cioè la consapevolezza, in chi volesse trasgredire la norma, dei costi reali che tale trasgressione può comportare.

Anche nella materia in esame questa barra andrebbe mantenuta dritta. Osserviamo, invece, che nelle proposte di legge in disamina, talora, non si tiene conto dei principi sopra enunciati, con la conseguenza che permane il rischio, a fronte di condotte che non destano spiccato allarme sociale, di mantenere fortemente (ed inutilmente) impegnato l’apparato giudiziario e repressivo in procedimenti penali che non approdano se non a condanne esistenti sulla carta, facendo, così, venire meno, buona parte dei benefici effetti della legalizzazione della cannabis.

Riteniamo, invece, che un assetto equilibrato del sistema penale in materia, che salvaguardi in modo efficace il principio del Monopolio di Stato e la salute pubblica (con riferimento in particolare a quella dei minori) e non ingolfi il sistema processuale con fatti bagatellari, possa essere così articolato:

  1. Per i casi di minore rilievo e gravità, quali ad esempio la consumazione della cannabis in luoghi vietati, appare evidente la opportunità di prevedere, non diversamente dalle analoghe fattispecie in materia di divieto di fumo da tabacchi, solo e soltanto severe sanzioni amministrative.
  2. Per la detenzione, attesa la varietà dei casi e l’enorme differenza di lesività delle diverse condotte, riteniamo che, ovviamente, sia necessario distinguere. Appare, preliminarmente, pienamente condivisibile la previsione della proposta di Giachetti che – al di là dei casi di uso terapeutico – fissa un limite massimo di quantitativo di cannabis legittimamente detenibile nella misura dei gr 5 al di fuori del proprio domicilio e di gr 15 presso il proprio domicilio. Tuttavia bisogna osservare che, tale previsione deve tenere conto del fatto che, secondo l’impostazione fino ad ora seguita (e seguita dalla stessa proposta Giachetti) la cannabis di Monopolio dovrà essere venduta, sigillata, in apposite confezioni dotate di etichetta dei Monopoli. Dunque, la stessa (non diversamente dalle sigarette dei monopoli rispetto a quelle di contrabbando) sarà distinguibile da quella commerciata illegalmente al di fuori del regime monopolistico.
    Appare, allora, evidente che un conto è la detenzione, oltre il limite quantitativo fissato, dellacannabis di Monopolio, acquistata legittimamente in un esercizio commerciale abilitato, e, ben altro, è la detenzione di cannabis illegale, prodotta parallelamente in un mercato clandestino. Nel primo caso, la sanzione, seppur seria, deve essere di tipo amministrativo, non venendo pregiudicati i principi fondati sulla legalizzazione.
    Nel secondo caso, tenuto conto che vengono in rilievo condotte che alimentano un mercato ed una attività clandestina, illegale e controllate da entità criminali, non può che farsi ricorso alla deterrenza delle sanzioni penali, ad eccezione dell’ipotesi di detenzione per uso personale nei limiti quantitativi di 5 grammi (o 15 grammi, presso il proprio domicilio) che deve rimanere immune da sanzione penale ma essere punita solo amministrativamente (e fatto salvo il caso di produzione di cannabis, sia pure per uso personale, che, a nostro avviso deve essere comunque vietata e penalmente sanzionata secondo quanto dirà in seguito).
    Tali sanzioni penali, tuttavia, devono essere maggiormente efficaci rispetto a quelle previste nelle proposte di legge in esame, ed in limiti edittali che consentano sempre, anche nei casi meno gravi, l’arresto in flagranza.  E, naturalmente, in questi casi sarà necessario distinguere, quanto alle pene, fra condotte: a) che riguardano quantitativi entro i 200 grammi (con pena fra 1 e 4 anni di reclusione); b) che riguardano quantitativi oltre i 200 grammi e fino a 5 Kg (con pene da 2 a 6 anni); c) che riguardano fattispecie oltre i 5 Kg (con pene raddoppiate rispetto alla fattispecie di media gravità, dunque da 4 a 12 anni).
  3. Per la produzione illecita, in un auspicato regime che faccia divieto a chiunque di coltivare lacannabis al di fuori del sistema del Monopolio di Stato, ovvio che debbano trovare applicazione gli stessi principi appena visti in tema di detenzione illecita di cannabis prodotta al di fuori del controllo statale e, quindi, in violazione del regime di Monopolio. Quindi appaiono necessari sanzioni penali e, in particolare, appaiono ragionevoli le stesse pene che abbiamo indicato al punto 2) per la detenzione illecita, che tengono conto dell’entità della produzione e, quindi, della gravità della condotta;
  4. Per le ipotesi di illegale importazione, esportazione, trasporto e passaggio in transito, egualmente la summa divisio deve essere fatta tra i casi che riguardano l’uso personale riferibili, quindi, a quantitativi che possono arrivare al massimo a 5 grammi (i 15 grammi abbiamo visto valgono per la detenzione presso il proprio domicilio) e i casi che eccedono tale quantitativo. Nel primo caso il fatto non potrà essere in alcun modo sanzionato penalmente, nel secondo caso dovrà venire in rilievo l’ulteriore distinzione che è stata fatta in precedenza, quella, cioè, tra cannabis di Monopolio e cannabis prodotta e commercializzata al di fuori del regime di Monopolio. Nel primo caso, coerentemente, la sanzione dovrà essere solo amministrativa e, quindi, per lo più pecuniaria. Nel secondo caso, le pene dovranno essere in linea con quelle indicate al punto 2)
  5. Per la cessione a titolo gratuito appare, in via generale, condivisibile l’impostazione della proposta di Giachetti e delle altre che vanno nella stessa direzione: la cessione gratuita di quantitativi fino a 5 grammi, per il consumo del beneficiario della cessione, deve ritenersi, nel prospettato regime di legalizzazione, del tutto lecita. Ma è necessaria una precisazione. Può essere lecita, la cessione gratuita di tale quantità, quando riguarda cannabis di Monopolio. Ma non nel caso di cannabis illegale (prodotta al di fuori del regime di Monopolio). In quest’ultimo caso, se si vuole mantenere coerenza al sistema e si intende salvaguardare il principio del Monopolio di Stato come sua pietra angolare, appare indispensabili una adeguata sanzione penale nei confronti di chi cede, sanzione che, a nostro avviso, dovrebbe essere in linea con la meno grave delle ipotesi di illegale detenzione (rispetto a cui, abbiamo detto, sarebbe adeguata una pena da 1 a 4 anni di reclusione);
  6. Per i casi di offerta, vendita e cessione a titolo oneroso, avvenuti al di fuori dell’unico canale consentito, ancora una volta la linea di demarcazione fra sanzione penale e sanzione amministrativa non può che passare attraverso quella fra cannabis prodotta in regime di monopolio e cannabis prodotta illecitamente e clandestinamente.
    Nel primo caso, che riguarda le ipotesi del soggetto non autorizzato, che vende cannabisprodotta in regime di monopolio (quella, per così dire, con il bollino dei Monopoli di Stato) ancora una volta, ci sembra opportuna e ragionevole la sola sanzione amministrativa.
    Nel secondo caso, quello della vendita a terzi di cannabis prodotta al di fuori del regime di monopolio (dunque, parliamo di cannabis, non controllata, con THC, a volte, assai elevati e dannosi) vengono in rilievo condotte particolarmente gravi che ledono contestualmente la salute pubblica ed interessi finanziari dello Stato. Ovvio che la sanzione penale dovrà essere, a seconda dei quantitativi commerciati, in linea con le pene previste sub 2).

Un ricorso a parte – ed una particolare attenzione – merita, infine, il tema del consumo dellacannabis da parte dei minori e la cessione della cannabis ai minori. Si tratta di un tema assai delicato, in quanto vengono in rilievo soggetti in relazione ai quali – per vulnerabilità ed influenzabilità e per la minore capacità che hanno di auto-imporsi regole di consumo – si impone una tutela penale particolarmente intensa.
La cessione a minore, di qualsiasi tipo di cannabis e di qualsiasi tipo di stupefacente, deve essere fortemente dissuaso, prevedendosi, in relazione alla cannabis (ed, anche, in relazione alla cessione di altre sostanze stupefacenti), fattispecie autonome di reato, con sanzioni minime e particolarmente elevate, dalla metà al doppio di quelle ordinariamente previste negli altri casi di cessione illegale, in modo tale da rendere assolutamente non conveniente tale commercio ad alto rischio di essere sottoposti a sanzione.
Su questo argomento si deve osservare che non si condivide, quanto alla liceità della vendita dicannabis, la parificazione degli ultra-sedicenni ai maggiorenni, fatta propria da alcune proposte di legge. Piuttosto, più opportunamente, dovrebbe graduarsi la pena, aggravandola nel caso di infra-sedicenni e, ancora di più degli infra-quattordicenni, rispetto al caso in generale dei minori.
Peraltro, proprio la complessiva legalizzazione del commercio e della produzione della cannabis, il conseguente, enorme calo di procedimenti ed indagini penali, consentiranno di concentrare l’attenzione investigativa su questo fronte, particolarmente importante.
Proprio la possibilità che il messaggio pubblicitario possa essere captato e recepito dai più giovani e dai minori, poi, impone che la pubblicità della cannabis, venga non solo vietata ma penalmente sanzionata.
In conclusione, questo Ufficio, nei limiti e con le precisazioni fornite, ritiene che quello della legalizzazione della cannabis sia un approdo logico e coerente del sistema a fronte dei deludenti risultati concretamente ottenuti con una politica di criminalizzazione.
Tuttavia, la scelta legislativa di fondo in esame (che appare, nei fatti, oggettivamente necessaria ed utile) dovrebbe essere vissuta dall’opinione pubblica non come una resa al narcotraffico (perché non lo è) ma, al contrario, come il segno di una inversione di rotta da parte dello Stato, di una concentrazione delle proprie risorse disponibili su ciò che veramente è pericoloso per la salute dei cittadini, per l’economia del Paese e per l’ordine pubblico. E affinché ciò avvenga, a nostro avviso, devono darsi, da subito, dei segnali importanti. In particolare, le proposte di legge in esame, tenuto conto di quanto sopra detto si è detto, dovrebbero, contestualmente, contenere delle previsioni concrete che diano il segno di questo rinnovato e, ci sia consentito, più utile ed intelligente sforzo dello Stato contro le narcomafie.
All’uopo appaiono apprezzabili, sicuramente, le previsione di utilizzare parte dei proventi fiscali, che saranno riscossi grazie al regime di Monopolio della vendita della cannabis, per finanziare il contrasto al traffico delle droghe pesanti e sintetiche. Ma non basta. Servono indicazioni più precise e stringenti.
Abbiamo indicato prima dei temi che, magari, potrebbero essere affrontati, per la parte di maggiore complessità, anche dando delega al Governo di presentare, seguendo le indicazioni del Parlamento, un Decreto Legislativo su tali temi.
In particolare:

  1. Quello del web e del deep web, su cui si sviluppano di continuo transazioni per la vendita di droghe, sintetiche e non solo. Qui è necessario per un verso, allargare anche alla DCSA il potere di svolgere azioni sotto-copertura su web e deep web, costituendo ove necessario, siti, società ed identità fittizie per simulare l’acquisto di stupefacenti e, per altro verso, istituire una scuola presso tutte le Forze dell’Ordine, che addestri all’uso dei sistemi d’indagine informatica.
  2. Quello dell’agente sotto-copertura, istituto efficacissimo, che merita di essere potenziato sia con l’addestramento di personale, sia con la previsione di un concorrente potere (rispetto a quello oggi previsto in capo alla sola DCSA) della Direzione Nazionale Antimafia e Antiterrorismo di attivarne l’utilizzo, sia con nuovi fondi per effettuare gli acquisti simulati.
  3. Quello delle indagini finanziarie ed economiche. Anche qui creando del personale specializzato, necessario specie nella Polizia di Stato e ne Carabinieri.
  4. Quello, infine, delle intercettazioni telematiche. Che non solo necessitano di nuovi e più avanzati sistemi tecnici in dotazione alle Forze dell’ordine e alla Magistratura, dunque di ulteriori risorse finanziare, ma che, soprattutto pone all’attenzione il tema dei rapporti con gli internet provider che spesso, sulla base della legislazione del paese in cui hanno sede, rifiutano ogni collaborazione con la AG italiana e che, invece, devono essere obbligati ad avere, ove operino in Italia, una sede legale nel nostro paese, in modo da essere soggetti, come qualsiasi soggetto economico che opera in Italia, alle nostre leggi ed alle nostre regole.»

Roma 20.06.2016

Il Sostituto Procuratore Nazionale
Francesco Curcio

Il Procuratore Nazionale
Franco Roberti

Direzione Nazionale Antimafia: download della relazione alla camera sulla proposta di leggedell'Intergruppo Cannabis Legale

 

Con tutto il riguardo possibile nei confronti della DNA ed a prescindere dalla nostra posizione sulla coltivazione personale, ci spiace molto constatare, ancora una volta, come l’apertura nei confronti di una eventuale riforma normativa sulla cannabisnon riesca a trascendere da quelle logiche proibizioniste che ne hanno determinato la necessità e l’urgenza, sebbene esse si siano dimostrate palesemente fallimentari.

Infatti, nonostante l’analisi operata nella prima parte della relazione metta in evidenza proprio come attraverso la repressione e l’impiego di politiche proibizioniste non sia stato possibile ottenere alcun tipo di risultato concreto in termini di contenimento e riduzione del consumo di cannabis, con la conseguenza di aver inutilmente ingolfato l’intero sistema giudiziario ed impiegato a sproposito enormi risorse e somme di denaro, è nostra opinione che le osservazioni espresse dalla DNA su determinati punti chiave del disegno di legge “Cannabis Legale”, così come alcune ipotesi normative sviluppate a corredo, sembrino essere in forte contraddizione con le premesse inziali.

Ad ogni modo, non essendo certamente nostra intenzione aprire una polemica nei confronti della Direzione Nazionale Antimafia ed Antiterrorismo, ci riserviamo di sviluppare una serie di critiche costruttive subito dopo aver consultato anche l’altra relazione pervenuta lo stesso giorno in Commissione Giustizia, da parte del Primo Presidente della Corte di Cassazione, per quanto riguarda la questione dell’offensività del reato di coltivazione di piante da cui è possibile ricavare sostanza stupefacente.

Nel frattanto, ci domandiamo, perplessi, cosa avrà avuto mai da rallegrarsi tanto l’Onorevole Vittorio Ferraresi, nello sbandierare come un evento eccezionalmente benevolo il parere della DNA, di fatto contraria alla coltivazione sia individuale che personale, oltre che fortemente orientata a prevedere pene pesantissime a carico dei semplici consumatori, per tutelare un ferreo regime di Monopolio statale.

 

Million Marijuana March Italia

 

 

Fonte: MMM Italia

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